23 Attività sanzionatoria stralcio DGR 20 dicembre 2013 n.X/1118
1. Le irregolarità rilevate in ordine allo strato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno
imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell’impianto termico. Laddove l’Autorità
preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a
darne comunicazione al soggetto competente in materia.
2. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista, l’Autorità competente può diffidare il
Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad
eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato
rispetto della diffida comminata l’Autorità competente provvederà ad avviare la procedura
sanzionatoria.
3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e
conduzione degli impianti l’Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio
immediato alla procedura sanzionatoria salvo l’obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro
termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.
4. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di
accertamento dell’infrazione cui fa seguito, a cura dell’Ente competente alle ispezioni, la notifica al
trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle
disposizioni sopra indicate sono le seguenti;
a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti
competenti.
L’inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
b) Mancato invio della scheda identificativa.
L’inosservanza degli obblighi inerenti l’invio della scheda identificativa degli impianti termici
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro
600,00.
c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.
L’inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell’ articolo 11 comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’ art. 4, comma 4, della
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro
600,00.
d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto
collaudato.
L’inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all’effettuazione delle operazioni di
collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. Nella fattispecie tale sanzione si
applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la
documentazione prevista entro i 6 mesi dall’installazione e per gli impianti posti in esercizio
senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con
relativo rapporto di controllo tecnico.
e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.
L’inosservanza dell’obbligo inerente l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli
impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b),
L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.
L’inosservanza dell’obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall’art. 9,
comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00.
g) Mancato rispetto delle limitazioni all’utilizzo di biomasse.
L’inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e
le biomasse ivi utilizzabili, di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre
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2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro
5.000,00.
h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.
L’inosservanza delle misure di limitazione di cui all’art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11
dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
5.000,00 a Euro 10.000,00.
i) Mancato rispetto requisiti di prestazione energetica per edifici nuovi o ristrutturati.
L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro
10.000,00.
j) Mancato rispetto delle limitazione all’utilizzo di determinati combustibili.
L’inosservanza delle limitazioni di cui all’art. 30, comma 5, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006,
disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale
relativamente all’utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 10.000,00.
k) Mancato invio della documentazione prevista dal D.lgs 152/06.
E’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00
l’installatore che, in occasione dell’installazione o della modifica di un impianto termico del
settore civile, non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’art. 284, comma 1 del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette
unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M.
37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a
disposizione del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’atto e l’elenco
dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui
all’articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/10 o non lo trasmette all’autorità competente nei
termini prescritti.
l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.
Il Responsabile dell’impianto, l’Amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1 del
D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00
e non superiore a Euro 3.000,00.
m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell’operatore incaricato.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito
all’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L’autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di
combustione) e conduzione errata degli impianti.
Il proprietario o l’Amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 1 della Legge
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10/91, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro516,00 e non superiore a
Euro 2582,00.
o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
31 della Legge 10/91, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell’importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio.
L’Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i
termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell’istituzione e gestione
del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla
provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1,
lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa
da € 100,00 a € 600,00.
q) Mancato rispetto dell’obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
Il Responsabile dell’impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta
le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa
da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto; tale
sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all’articolo
31, comma 3, della Legge 10/91.
Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del
corretto funzionamento e utilizzo.
L’applicazione della presente sanzione è sospesa fino al 31/12/2016.
r) Mancato rispetto dell’obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.
La mancata registrazione entro il termine di cui all’articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11
dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.
s) Mancata rispetto dell’obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.
L’installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto
all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre
2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila
oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.
t) Mancata produzione dell’attestato di certificazione energetica.
L’aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non
ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 quater del D. Lgs. 115/08, incorre nella
sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
previste ai commi 17 quinquies e 17 sexies del D. Lgs. 115/08, qualora l’alienante o il locatore
non adempiano all'allegazione o alla consegna dell’attestato di certificazione energetica.
u) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.
L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11
dicembre 2006 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a
€ 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente
climatizzato.
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v) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.
Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all’articolo 9, comma1 bis della L.R.
n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
w) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore
a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall’art. 287
del D.lgs 152/06 e s.m.i. è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46
Euro ai sensi dell’art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.
6. L’introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l),
m), n), o), p) q), t), u), v), w) spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati
nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei
comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.
7. L’introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province.
8. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), k), l), m), n), o), p) q) r), s), t), u), v), w) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione
della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al
doppio.
9. Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera f), non ottemperi nei tre mesi
successivi alla data dell’accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.
Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), titolare dell’azione è il Responsabile dell’Ente da cui dipende
l’organo accertatore. I proventi spettano all’Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente
punto si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità
competenti per finanziare azioni inerenti l’applicazione delle presenti disposizioni.